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Salute e Sicurezza

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Contatti

  • RLST
    Fulvia Diana Bortoluzzi

    +39 3405411032

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Le figure della sicurezza sul lavoro, ruoli e responsabilità

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Quella dell’RLS è una figura importante nel campo della sicurezza dei lavoratori. La normativa italiana ha recepito la Direttiva 89/391/CEE e attraverso il D.Lgs. 626/94 ha definito le varie figure destinate a ricoprire un ruolo nelle dinamiche della sicurezza sul lavoro.

Tra queste figure vi sono anche gli RLS o Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La figura dell’RLS riveste un ruolo cruciale nei rapporti con il datore di lavoro, fungendo da mediatore anche con le altre figure istituite dalla legge, come il Medico Competente.

Ma esattamente quali sono i compiti dell’RLS e come avviene la nomina dell’RLS?

La nomina dell’RLS
La nomina dell’RLS è regolata dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 secondo cui il Rappresentante dei lavoratori può essere eletto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Possono prendere parte alla elezione dell’RLS tutti coloro che risultano iscritti al libro matricola, l’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei possibili RLS da eleggere.

Prima di svolgere le opportune operazioni di voto i lavoratori eleggono al loro interno un segretario di seggio che provvederà alla stesura del verbale subito dopo lo sfoglio delle schede.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica per 3 anni, nel caso in cui l’incarico dovesse finire prima del termine della normale scadenza del mandato rsl il ruolo viene assegnato al primo non eletto della lista.

Per svolgere il proprio compito l’Rsl deve assolutamente frequentare il corso RLS sulla sicurezza sul lavoro.

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I compiti dell’RLS
I compiti di un RLS sono, prima di tutto, quelli di rappresentare e tutelare i lavoratori. Un concetto sicuramente ampio che la legge ha definito in modo più esatto e specifico.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha libero accesso ai documenti aziendali, alle informazioni sulla produzione e sui processi produttivi, ai locali aziendali e ad eventuali impianti o cantieri e al registro infortuni.

L’RLS non solo partecipa alla stesura del Documento Valutazione rischi ma deve anche approvarlo.

In caso di visite o controlli da parte delle autorità l’RLS è autorizzato ad essere presente ed intervenire.

Inoltre l’RLS deve informare il datore di lavoro dei rischi presenti per i lavoratori o richiedere l’operato degli organi di competenza appositi nel caso in cui quanto fatto non sia da lui considerato sufficiente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La legge tutela l’attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per questo specifica che quest’ultimo ha disposizione tutto il tempo necessario per svolgere il proprio ruolo senza perdita di retribuzione.

Chi sono gli RLST
La figura dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 accanto ad altre figure della sicurezza.

Nel decreto viene stabilito che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale diventa il riferimento dei lavoratori per segnalare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (per esempio il capo cantiere) le problematiche di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S. è stata istituita la figura del R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale.

Gli R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., con l’unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.

Per poter meglio rispondere alle esigenze e agli obblighi di rappresentanza dei lavoratori delle aziende o unità produttive della provincia bergamasca, caratterizzata dalla presenza pulviscolare di piccolissime imprese soprattutto nel settore dell’edilizia, accanto agli R.L.S.T. sono stati istituiti gli R.L.S.T.A., cioè i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale per il comparto degli edili artigiani.

Mentre gli R.L.S.T. rappresentano i lavoratori delle imprese iscritte in Cassa Edile con meno di 15 dipendenti che non hanno eletto un R.L.S. interno, gli R.L.S.T.A. rappresentano i lavoratori delle imprese iscritte in Edilcassa con meno di 15 dipendenti.

La funzione degli R.L.S.T. e degli R.L.S.T.A. fa riferimento all’articolo 19 del D. Lgs. 626/94, perciò entrambe, come l’R.L.S., accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò che concerne la sicurezza nell’impresa e nel cantiere.
COBIS
Nel mondo artigiano, la sensibilità alle tematiche della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro è sempre stata molto alta. Fin dall'approvazione, nella legislazione nazionale del D.Lgs 626/94, le Associazioni degli Artigiani e i Sindacati dei lavoratori dipendenti si sono mossi per creare le condizioni della attuazione della normativa nel territorio veneto.
Attività di supporto e servizi per la valutazione dei piani di sicurezza, formazione delle figure preposte alle funzioni, erogazione di fondi, realizzazione di guide e manuali per la corretta applicazione sono state fino ad oggi svolte in seno a EBAV.

E proprio a partire da questa consolidata esperienza nasce oggi COBIS, il Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza, si può dire: da una costola di EBAV, ma in completa autonomia, per assumere a pieno titolo tutta la gestione della problematica "salute e sicurezza" nelle aziende artigiane.

Sarà COBIS ad occuparsi da questo momento di tutte le questioni riguardanti formazione, informazione, orientamento, promozione per la sicurezza dei lavoratori e delle imprese e, fatto fondamentale, avrà competenze per intervenire nella composizione conciliativa delle questioni relative alla rappresentanza in tema di sicurezza che dovessero sorgere a livello provinciale e non risolte a quel livello. Oltre al Comitato operano:

- Le Commissioni paritetiche bilaterali provinciali che cooperano col Comitato per dare corpo, nel contesto provinciale, alle iniziative deliberate e i monitoraggi territoriali/settoriali. Lavorano in collaborazione coi lavoratori, le imprese, le associazioni. Possono elaborare iniziative e proposte da presentare al Comitato ed intervengono con finalità conciliative nelle controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza.

- I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTLS) a tutela degli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Promossi dai Sindacati dei lavoratori, attraverso le Associazioni per la Sicurezza, operano in sinergia con gli Sportelli associativi (v. sotto) delle Associazioni artigiane e con i Servizi di Vigilanza. - Gli Sportelli Territoriali per la Sicurezza. Attivati presso le sedi delle Organizzazioni dell'artigianato, gestiscono, per le Aziende che danno loro mandato, tutto ciò che riguarda l'informazione, la consultazione e l'accesso del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'azienda artigiana.

Con questa struttura capillare, con queste funzioni ben definite, con l'esperienza di bilateralità consolidata in questi anni, Associazioni artigiane e Sindacati dei lavoratori del Veneto confermano il loro impegno alla creazione, sviluppo e consolidamento di migliori condizioni di lavoro.